| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;
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| 1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti: Identico. «989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
| Pag. 92-93 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
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| a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
| b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;
| c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
| d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
| 989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».
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